Art. 2.
(Presentazione delle domande).

      1. I soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, devono far pervenire presso le sedi consolari o presso i patronati o le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate

 

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italiane le domande per il conseguimento dell'assegno sociale previsto dal medesimo articolo 3, comma 6, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso.
      2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

          a) una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano, congiuntamente a una certificazione di residenza all'estero da almeno dieci anni;

          b) una dichiarazione giurata comprovante l'assenza di reddito o il possesso di reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza nel Paese di residenza del richiedente, fatto salvo il reddito catastale derivante dall'immobile adibito ad abitazione del richiedente;

          c) nel caso in cui percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, una documentazione dell'ammontare delle stesse, rilasciata dall'ente erogatore;

          d) nel caso di persone dichiarate inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, un certificato medico dell'istituzione pubblica riconosciuta recante l'anamnesi lavorativa e formativa, i dati anamnestici e clinici, i dati previdenziali e le conclusioni diagnostiche.